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Art. 19
1Se più aventi diritto esigono che la cessione venga loro fatta collettivamente, essi sono tenuti a designare un mandatario comune al quale possa essere consegnata la polizza in loro nome. La cessione sarà constatata dall'ufficiale di esecuzione e di fallimento per iscritto sulla polizza stessa. 2Se più aventi diritto domandano invece che la cessione venga loro fatta individualmente ed esclusivamente, e se ognun d'essi ha fornito la prova del consenso del debitore, ognuno di essi sarà tenuto a versare provvisoriamente il valore di riscatto, ma la cessione sarà sospesa fintanto che non sia stato dichiarato con sentenza, o con atto equipollente, a chi spetti il diritto di ottenerla. 3Nel frattempo, le somme ricevute verranno depositate; se il creditore ne fa domanda, gli verrà tuttavia pagato l'importo al quale ha diritto. 4L'incanto sarà in ogni caso revocato immediatamente con indicazione dei motivi della revoca. |
