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Art. 21
Nel fallimento la vendita privata a sensi dell'articolo 256 della LEF di un diritto derivante da un'assicurazione sulla vita, non potrà aver luogo se prima non sia stata data facoltà al coniuge ed ai discendenti del fallito di far uso del loro diritto di cessione entro un termine prestabilito. L'ufficio procederà conformemente ai disposti degli articoli 17 a 20 del presente regolamento1; un invito in via di bando non sarà tuttavia rivolto agli aventi diritto, che qualora non sia noto il loro domicilio. 1 RU 1996 3490 |