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Art. 22
L'attestazione da rilasciarsi dall'ufficio di esecuzione o dall'amministrazione del fallimento a termini dell'articolo 81 della LCA1, consiste in una dichiarazione certificante il rilascio di un atto definitivo di carenza di beni contro il debitore, o l'apertura del fallimento, e la data di questi atti. In questa dichiarazione sarà menzionata altresì la sua destinazione a servire di prova per la surroga nei diritti del debitore derivanti dal contratto di assicurazione. |