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Art. 4
1Ove in mancanza di altri beni sufficienti a coprire il credito pel quale ha luogo l'esecuzione si debbano pignorare dei diritti derivanti da un contratto d'assicurazione di persone conchiuso dal debitore, e risulti che il coniuge od i discendenti del debitore, senza essere in possesso della polizza, sono designati come beneficiari (art. 80 LCA1), l'ufficio inviterà il debitore, e se queste informazioni non possono essere da lui ottenute, l'assicuratore, a indicargli in modo preciso, al caso anche colla produzione della polizza:
2Questi dati devono figurare nel verbale di pignoramento o essere portati a cognizione del creditore mediante comunicazione speciale, se il processo verbale gli venne già rimesso. Contemporaneamente l'ufficio assegnerà al creditore un termine di dieci giorni per dichiarare se riconosce o meno che i diritti in questione non sono sottoposti all'esecuzione forzata. In difetto di contestazione, o se il creditore dichiara di voler impugnare la clausola beneficiaria coll'azione revocatoria, il pignoramento cade a riguardo dei diritti derivanti dal contratto d'assicurazione. 1 RS 221.229.1 |
