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Art. 6
1Quando il debitore o un terzo pretendono che la polizza sia stata rimessa al beneficiario od ai beneficiari ed essa porti una rinuncia scritta al diritto di revocare la designazione (art. 79 LCA1 ) , o quando il debitore allega di aver rinunciato in altro modo legale e definitivo a questo diritto, il debitore o i terzi che pretendono escluderla dall'esecuzione forzata sono tenuti, se gli altri beni del debitore non bastano per coprire il credito pel quale ha luogo l'esecuzione, d'indicare all'ufficio, oltre ai dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b, la data alla quale la polizza venne rimessa al beneficiario od ai beneficiari. 2L'ufficio comunicherà queste indicazioni al creditore, avvertendolo che non si procederà al pignoramento dei diritti derivanti dall'assicurazione se non ne viene fatta espressamente domanda. 3Se il creditore chiede il pignoramento, l'ufficio, rimettendogli copia del verbale di pignoramento, gli assegna un termine di venti giorni per promuovere azione contro i beneficiari al fine di far dichiarare la nullità della loro designazione come tali, avvertendolo che l'inosservanza di questo termine avrà per effetto la caducità del pignoramento.2 4L'introduzione dell'azione in tempo utile produrrà gli effetti indicati più sopra all'articolo 5. 1 RS 221.229.1 |
