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Art. 9
Se un terzo pretende un diritto di pegno sui diritti di assicurazione pignorati o sequestrati, l'ufficio soprassederà all'apertura del procedimento di cui agli articoli 106 a 108 della LEF per l'accertamento di questo diritto di pegno, fino a che sarà definitivamente decisa la questione della validità della designazione beneficiaria a sensi degli articoli 4 a 6 e 8 del presente regolamento2. 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2917). |
