Regolamento di previdenza
|
Art. 105 Trasferimento di rendite di invalidità 175
1 Le rendite di invalidità insorte prima del 1° giugno 2003 e le rendite di invalidità professionale di PUBLICA insorte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità professionale di pari importo. 2 Le rendite di invalidità di PUBLICA insorte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità di pari importo. 3 Il presente regolamento si applica alle esigenze (art. 62 e 51) e all’entità (art. 62 e 56) del diritto alla rendita nel caso delle rendite di invalidità e di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2. Esso si applica parimenti all’inizio (art. 62 e 52) e al calcolo (art. 63 e 57) del diritto alle prestazioni in seguito ad aumento del grado di invalidità o di invalidità professionale, sempreché tale aumento abbia effetto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. 4 L’articolo 62 capoverso 6 si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità professionale ai sensi del capoverso 1; è fatto salvo il caso della persona avente diritto a una rendita di vecchiaia AVS. L’articolo 52a capoverso 1 lettere a e b si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità ai sensi del capoverso 2.176 5 Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2 è ridotto in seguito a una decisione dell’AI o del servizio medico con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’entità della rendita è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del diritto alla rendita. L’entità delle rendite di invalidità insorta prima del 1° giugno 2003 rimane immutata se, con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento, è assegnata per la prima volta una rendita AI o viene modificato per la prima volta il diritto a una rendita AI. 175 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287). 176 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979). |