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Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
del 15 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 108hDisposizioni transitorie della modifica del 15 febbraio 2018: versamento unico della Cassa di previdenza della Confederazione 192
1 La Cassa di previdenza della Confederazione aumenta mediante un versamento unico gli averi di vecchiaia e gli averi di risparmio speciali delle persone che il 31 dicembre 2018 hanno compiuto il 45° anno di età, ma non ancora il 60° e che tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 erano assicurate ininterrottamente nella Cassa di previdenza della Confederazione. Tale incremento è acquisito gradualmente sull’arco di tre anni in importi equi parziali mensili.
2 La quota non ancora acquisita del versamento unico è ridotta proporzionalmente se l’avere di vecchiaia o un avere di risparmio speciale è ridotto durante gli anni 2019–2021 in seguito a:
a.
uscita dalla Cassa di previdenza della Confederazione;
b.
riscossione dell’avere di vecchiaia o avere di risparmio speciale sotto forma di liquidazione unica in capitale;
c.
prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni o ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza;
d.
trasferimento di una quota della prestazione di uscita in seguito a divorzio;
e.
versamento di un avere di risparmio speciale ai sensi dell’articolo 43 capoverso 2 o dell’articolo 55 capoverso 1 lettera b.
3 Se è nato un diritto alla rendita di invalidità o di invalidità professionale prima del 1° gennaio 2019, è acquisito un versamento unico per il calcolo della rendita di vecchiaia a condizione che dopo il 31 dicembre 2018:
a.
si estingui il diritto a prestazioni di invalidità al compimento del 65° anno di età;
b.
si estingui il diritto a prestazioni di invalidità professionale al raggiungimento dell’età AVS.
192 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431).