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Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
del 15 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 12Obbligo di informazione di PUBLICA, certificato di previdenza 12
1 All’atto della sua ammissione a PUBLICA la persona assicurata riceve un certificato di previdenza, nel quale figurano le indicazioni determinanti per la previdenza professionale dell’assicurato. Quest’ultimo riceve almeno una volta all’anno un certificato di previdenza.13
2 PUBLICA informa adeguatamente almeno una volta all’anno le persone assicurate in merito alla propria organizzazione e al proprio finanziamento nonché sulla composizione dell’organo paritetico.
12 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 19 giu. e dell’8 ott. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4749).
13 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 19 giu. e dell’8 ott. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4749).