Regolamento di previdenza
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Art. 18 Fine dell’assicurazione
1 L’assicurazione termina:
2 Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità l’interessato rimane assicurato presso PUBLICA per la durata di un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le prestazioni corrispondono a quelle che erano assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Se entro questo periodo viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza. 17 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 17 e 26nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205903). 18 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). 19 Abrogata dalla Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). |