Regolamento di previdenza
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Art. 2 Campo di applicazione 3
Il presente regolamento si applica ai datori di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione, ai loro impiegati e ai beneficiari di rendite, alle persone che continuano ad essere affiliate secondo l’articolo 18d e alle persone a cui PUBLICA eroga prestazioni in seguito a divorzio. 3 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 17 e 26nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205903). |