Regolamento di previdenza
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Art. 29 Congedo
1 Senza avviso contrario del datore di lavoro, durante un congedo non pagato o un congedo parzialmente pagato l’assicurazione rimane immutata almeno per due mesi. 2 La persona assicurata può mantenere l’assicurazione a contare dal terzo mese di congedo anche per i soli rischi di decesso e di invalidità. In questo caso l’avere di vecchiaia e un avere di risparmio speciale sono rimunerati sino alla fine del congedo (art. 36b).42 42 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979). |