Regolamento di previdenza
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Art. 29a Contributi di risparmio e premio di rischio per il mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante 43
1 Se in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante la previdenza è mantenuta conformemente all’articolo 18c, la persona assicurata deve pagare, oltre ai propri contributi di risparmio, i contributi di risparmio del datore di lavoro e il premio di rischio (art. 24 e 26) ai fini del mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. 2 Un’eventuale partecipazione finanziaria del datore di lavoro al mantenimento della previdenza avviene conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro. 43 Introdotto dalla Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). |