Regolamento di previdenza
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Art. 32a Riscatto per l’aumento della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età 4849
1 Al più presto quando presenta la domanda per percepire una rendita prima del compimento del 65° anno di età, la persona assicurata può aumentare mediante un riscatto la propria rendita di vecchiaia al massimo fino all’ammontare della propria rendita di invalidità assicurata. Per il calcolo della rendita di vecchiaia non si tiene conto di un eventuale avere proveniente dai contributi volontari di risparmio. Se la comunicazione di questo riscatto avviene meno di tre mesi prima del pensionamento, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento dei costi. 2 L’aumento della rendita di vecchiaia può essere effettuato solo mediante un pagamento diretto unico. 3 Se perviene a PUBLICA dopo il pensionamento della persona assicurata, l’importo pagato per finanziare l’aumento della rendita di vecchiaia è rimborsato. 48 Introdotto dalla Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). 49 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 21 mar., 7 mag. e 30 set. 2019, approvata dal CF il 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3447). |