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Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
del 15 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 37Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia
1 Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce al più presto il 1° del mese successivo al compimento del 60° anno di età della persona assicurata, con la fine del rapporto di lavoro, e al più tardi il 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età.
2 Esso si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita decede.
3 Se ha diritto a una rendita di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora compiuto il 70° anno di età, la persona assicurata può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non ha ancora compiuto il 65° anno di età ed è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione, può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio (art. 84).72
4 La persona assicurata deve chiedere per scritto a PUBLICA il trasferimento della prestazione di uscita al più tardi 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro73. Se la domanda è effettuata meno di 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro o dopo tale fine, i relativi costi amministrativi possono essere fatturati alla persona assicurata sempreché il regolamento dei costi lo preveda.
72 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).
73 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).