Regolamento di previdenza
|
Art. 46 Entità della rendita per coniugi o conviventi
1 Le rendite annuali per coniugi o conviventi ammontano:
2 Se il coniuge o il convivente superstite è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni e se il matrimonio o la convivenza sono durati meno di 5 anni e se il superstite non deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, la rendita è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato rispetto al quale il superstite avente diritto è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni. 3 La rendita per coniugi secondo l’articolo 44 capoverso 5 corrisponde al massimo all’importo della rendita per coniugi ai sensi della LPP. ...96 4 La rendita è ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni per superstiti dell’AVS, supera l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. Le rendite per superstiti dell’AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui queste superano un proprio diritto a una rendita di invalidità dell’AI o una rendita di vecchiaia dell’AVS.97 96 Per. abrogato dalla Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, con effetto dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287). 97 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279). |