Regolamento di previdenza
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Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso
1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso.103 A prescindere dal diritto delle successioni, sono aventi diritto nell’ordine seguente:
2 Non sono aventi diritto le persone di cui al capoverso 1 lettere a e b che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.105 3 Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari. 4 Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.106 103 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287). 104 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2069). 105 Nuovo testo giusta giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979). 106 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287). |