Regolamento di previdenza
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Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso
Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde alla metà dell’avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Esso è diminuito del valore in contanti di un’eventuale rendita per orfani (art. 47 e 48).107 107 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). |