1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita transitoria, corrispondente al grado di pensionamento, dall’inizio della rendita di vecchiaia fino all’età ordinaria di pensionamento AVS.123
2 La persona assicurata deve comunicare a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima dell’inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, se intende percepire una mezza rendita transitoria, una rendita transitoria intera o nessuna rendita transitoria.
3 Il datore di lavoro e la persona assicurata devono accreditare a PUBLICA, al più tardi prima dell’inizio del diritto alla rendita, le loro quote di finanziamento della rendita transitoria effettivamente richiesta, stabilite dalle disposizioni del diritto del lavoro.
4 La persona assicurata comunica a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, secondo quali dei principi di calcolo seguenti intende finanziare la propria quota:124
- a.
- con una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia alla quale ha diritto ai sensi dell’articolo 39 (all. 4 cifra I, tabella 1 o 2);
- b.
- con il riscatto della riduzione ai sensi della lettera a (all. 4 cifra II); oppure
- c.
- con una riduzione a vita, a contare dal raggiungimento dell’età AVS, della rendita di vecchiaia e delle prestazioni ad essa connesse, alle quali ha diritto ai sensi dell’articolo 39 (all. 5 cifra I, tabella 1 o 2).125
4bis Se la comunicazione della persona assicurata perviene a PUBLICA meno di tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento delle spese.126
5 In caso di decesso prima del raggiungimento dell’età AVS di un beneficiario della rendita che ha optato a favore del finanziamento secondo il capoverso 4 lettera c, le prestazioni per superstiti sono ridotte sotto il profilo attuariale (all. 5 cifra II).127
6 Chi percepisce la rendita di vecchiaia come capitale può esigere la rendita transitoria soltanto se riscatta la riduzione ai sensi del capoverso 4 lettera b.128
123 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).
124 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).
125 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).
126 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).
127 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).
128 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).