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Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
del 15 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 78Diritti nei confronti di terzi responsabili
Al momento dell’evento assicurato PUBLICA subentra, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di altri beneficiari ai sensi dell’articolo 49 nei confronti di terzi responsabili di detto evento.