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Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
del 15 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 84Diritto in caso di cessazione intera o parziale del rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno di età 143
1 Se per motivi diversi dal decesso e dall’invalidità il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa interamente o parzialmente dopo il compimento del 60° anno di età (art. 37 cpv. 3 e art. 38 cpv. 4), la persona assicurata può optare tra:
a.
il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro;
b.
il prelievo delle prestazioni di vecchiaia; oppure
il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio, se è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione.
2 Gli assicurati che hanno compiuto il 65° anno di età possono chiedere il trasferimento della prestazione di uscita di cui al capoverso 1 lettera a solo se sono ammessi nell’assicurazione secondo il regolamento dell’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro e la loro previdenza è protratta secondo l’articolo 33b LPP.145
143 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).
144 Introdotta dalla Dec. dell’OPC del 2 e 15set. 2009, nonché del 20 ott. 2009, approvate dal CF l’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (FF 2009 7381).
145 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).