Regolamento di previdenza
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Art. 88 Informazioni in caso di libero passaggio
In caso di libero passaggio la persona assicurata e il nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio o la fondazione dell’istituto collettore ricevono le seguenti informazioni da PUBLICA:
156 Abrogata dalla Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, con effetto dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287). 157 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279). 158 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279). 159 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279). |