Regolamento di previdenza
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Art. 90 Restituzione della prestazione di uscita a PUBLICA
1 Se PUBLICA deve fornire prestazioni ai superstiti o prestazioni di invalidità dopo avere trasferito la prestazione di uscita a un nuovo istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, tale prestazione di uscita le deve essere restituita con interesse (all. 1 n. 8) nella misura in cui è necessaria al pagamento delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità.160 2 Se la prestazione di uscita è stata pagata a un invalido o ai suoi superstiti, l’entità delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità è calcolata in base alla prestazione di uscita restituita. 160 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). |