Regolamento di previdenza
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Art. 97 Effetti sul diritto previdenziale 166
1 In caso di pagamento di un prelievo anticipato o di realizzazione di un pegno, un avere di risparmio speciale e, se necessario, l’avere di vecchiaia sono diminuiti dell’importo corrispondente. L’avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella stessa proporzione come la somma dell’avere di vecchiaia e di un avere di risparmio speciale. Le prestazioni assicurate sono ridotte in maniera corrispondente.167 2 Per evitare diminuzioni della protezione previdenziale consecutive a una riduzione delle prestazioni in caso di decesso e di invalidità, PUBLICA informa la persona assicurata in merito alle possibilità di concludere un’assicurazione di rischio presso un’assicurazione privata. 3 Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato o il pagamento dovuto alla realizzazione di un pegno, l’importo corrispondente è accreditato con valuta esatta in maniera corrispondente alla riduzione di cui al capoverso 1. L’avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene incrementato nella stessa proporzione della riduzione di cui al capoverso 1.168 166 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279). 167 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431). 168 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279). |