Regolamento di previdenza
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Art. 2 Campo di applicazione 3
Il presente regolamento si applica ai datori di lavoro affiliati alla Cassa di previdenza della Confederazione, ai loro impiegati e beneficiari di rendite, alle persone che sono assicurate secondo il presente regolamento sulla base dell’articolo 3 capoverso 3 del regolamento di previdenza del 6 dicembre 20114 per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione, alle persone che continuano a essere affiliate secondo l’articolo 18d e alle persone a cui PUBLICA eroga prestazioni in seguito a divorzio. 3 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023774). |