Regolamento di previdenza
|
Art. 101
1 Il giudizio delle controversie tra PUBLICA, i datori di lavoro e gli aventi diritto compete ai tribunali designati dai Cantoni ai sensi dell’articolo 73 LPP. Tali tribunali sono pure competenti per giudicare le controversie secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettere a–d LPP. 2 Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale la persona assicurata era impiegata. 3 Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). |