Regolamento di previdenza
|
Art. 103 Prestazioni assicurative secondo il diritto previgente 210
1 Tutte le rendite, i supplementi fissi, le rendite transitorie e le rendite AI di sostituzione, fondati sul diritto previgente, sono trasferiti per lo stesso importo. 2 La riduzione delle rendite di vecchiaia consecutive all’ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente è retta dal diritto previgente (all. 6). 3 Le rendite assegnate in seguito a scioglimento amministrativo del rapporto di servizio ai sensi dell’articolo 32 degli Statuti della CFA e dell’articolo 43 degli Statuti della CPC sono convertite in rendite di vecchiaia di uguale entità al raggiungimento dell’età ordinaria AVS. 4 Il presente regolamento si applica alle rendite fondate sul diritto previgente e trasferite ai sensi del capoverso 1 per quanto concerne:
210 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287). |