Regolamento di previdenza
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Art. 106 Reinserimento di beneficiari di rendite di invalidità trasferite 214215
Se il beneficiario di una rendita di invalidità il cui diritto è nato prima del 1° giugno 2003 oppure di una rendita di invalidità professionale di PUBLICA o di una rendita di invalidità di PUBLICA (art. 105 cpv. 1 o 2) il cui diritto è nato prima del 1° luglio 2008 è reinserito con effetto a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, una prestazione di uscita secondo l’articolo 46 OCPC 1 o l’articolo 27 capoverso 3 OCPC 2 viene calcolata per il giorno precedente l’entrata in vigore del presente regolamento.216 Per il calcolo della prestazione di uscita (art. 54 cpv. 4) questo importo è preso in considerazione nell’avere di vecchiaia accumulato dall’entrata in vigore del presente regolamento secondo l’articolo 54 capoverso 2. 214 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287). 215 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). 216 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). |