Regolamento di previdenza
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Art. 108b Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 giugno 2011 222
1 La riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell’età AVS delle rendite di vecchiaia insorte tra il 1° luglio 2008 e l’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2011, dovuta all’ottenimento di una rendita transitoria, è retta per analogia dall’articolo 103 capoverso 2. 2 La riduzione delle rendite per superstiti insorte dopo l’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2011 è retta dall’articolo 103 capoverso 4 lettera b, se la persona che beneficia di una rendita di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e l’entrata in vigore della presente modifica decede prima del raggiungimento dell’età AVS. 222 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2069). |