Regolamento di previdenza
|
Art. 108c Disposizioni transitorie della modifica del 15 ottobre 2013 223
1 La riduzione a vita a partire raggiungimento dell’età AVS delle rendite di vecchiaia insorte tra il 1° luglio 2012 e l’entrata in vigore della modifica del 15 ottobre 2013, dovuta all’ottenimento di una rendita transitoria, è retta per analogia dall’articolo 103 capoverso 2. 2 La riduzione delle rendite per superstiti insorte dopo l’entrata in vigore della modifica del 15 ottobre 2013 è retta dall’articolo 103 capoverso 4 lettera b, se la persona che beneficia di una rendita di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2012 e l’entrata in vigore della presente modifica decede prima del raggiungimento dell’età AVS. 223 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 15 ott. 2013, approvata dal CF il 20 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2947). |