Regolamento di previdenza
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Art. 108e Disposizioni transitorie della modifica del 6 settembre 2016 225
1 I coniugi divorziati a cui è stata assegnata prima dell’entrata in vigore della modifica del 6 settembre 2016 una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia in seguito a divorzio hanno diritto a una rendita per superstiti secondo il diritto previgente. 2 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita o la parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o in capitale trasferita a favore di una persona assicurata dopo l’entrata in vigore della presente modifica non influenza il diritto alla garanzia ai sensi dell’articolo 108. 3 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita trasferita dopo l’entrata in vigore della presente modifica a favore del coniuge avente diritto determina una riduzione attuariale del diritto alla garanzia ai sensi dell’articolo 108. 4 Per le rendite insorte prima del 1° luglio 2008 e trasferite per lo stesso importo ai sensi dell’articolo 103 capoverso 1, alla riduzione della prestazione di uscita e delle prestazioni in seguito a divorzio si applica l’articolo 100 capoversi 3–5. La riduzione di tali rendite si calcola in funzione delle basi tecniche vigenti al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.226 225 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279). 226 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431). |