Regolamento di previdenza
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Art. 108n Disposizione transitoria della modifica del 7 agosto 2023: Età di riferimento della generazione di transizione 238
1 Per le donne della generazione di transizione, l’età di riferimento per stabilire il diritto alla rendita transitoria ai sensi dell’articolo 60 e il relativo calcolo è la seguente:
2 Alle disposizioni rimanenti si applica l’età di 65 anni quale età di riferimento per le donne. 238 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023774). |