Non sono ammesse nell’assicurazione di PUBLICA le persone impiegate:
- a.
- per le quali è stato costituito un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al massimo; è fatto salvo l’articolo 1k dell’ordinanza del 18 aprile 198421 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2);
- b.
- occupate soltanto a titolo accessorio da un datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione e che esercitano un’attività indipendente a titolo di professione principale;
- c.
- invalide nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della legge federale del 19 giugno 195922 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);
- d.
- che continuano ad essere affiliate provvisoriamente all’istituto di previdenza tenuto a versare loro prestazioni d’invalidità ai sensi dell’articolo 26a LPP23;
- e.
- che in quanto personale locale all’estero operano come personale non trasferibile del DFAE e per le quali il DFAE non è tenuto a versare contributi all’AVS;
- f.
- che hanno raggiunto l’età di riferimento; oppure
- g.
- che esercitano un’attività accessoria presso un datore di lavoro quale organo di direzione nominato o presso una commissione extraparlamentare, se sono già obbligatoriamente assicurate per l’attività lucrativa principale oppure se esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo di professione principale.
20 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023774).
21 RS 831.411.1
22 RS 831.20
23 RS 831.40