Regolamento di previdenza
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Art. 18a Mantenimento della protezione previdenziale in caso di congedo non pagato 31
Su richiesta della persona assicurata, durante un congedo non pagato o un congedo parzialmente pagato, la copertura assicurativa esistente è mantenuta interamente o parzialmente conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro. 31 Introdotto dalla Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). |