Regolamento di previdenza
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Art. 18d Mantenimento dell’assicurazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro o di comune intesa 36
1 Se, dopo il compimento del 58° anno di età e prima del raggiungimento dell’età di riferimento, il rapporto di lavoro di una persona assicurata è risolto dal datore di lavoro o di comune intesa, su richiesta della persona assicurata l’assicurazione è mantenuta secondo l’articolo 47a capoversi 2–6 LPP. La comunicazione relativa al mantenimento dell’assicurazione deve pervenire per scritto a PUBLICA entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro. 2La persona assicurata deve pagare le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese e il premio di rischio per l’assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità. Se mantiene anche la previdenza, la persona assicurata deve pagare, oltre ai propri contributi di risparmio, i contributi di risparmio del datore di lavoro; può versare contributi di risparmio volontari. 3 Per il calcolo dei contributi di risparmio e del premio di rischio è determinante il guadagno assicurato nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Se mantiene la previdenza, la persona assicurata può chiedere che per il calcolo dei contributi di risparmio e del premio di rischio sia determinante la metà del precedente guadagno assicurato. 4 Per il rimanente la persona assicurata ha gli stessi diritti di chi è assicurato sulla base di un rapporto di lavoro in essere. 5 Il mantenimento dell’assicurazione termina al verificarsi dei rischi di decesso o di invalidità oppure al raggiungimento dell’età di riferimento. In caso di invalidità parziale, il guadagno assicurato è ridotto in misura corrispondente al diritto alla rendita di invalidità. 6 Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza prima del raggiungimento dell’età di riferimento, la prestazione di uscita è trasferita almeno fino a concorrenza dell’importo che può essere utilizzato per il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza. 7 Se dopo tale trasferimento almeno un terzo della prestazione di uscita resta presso PUBLICA, l’assicurazione è mantenuta. Il guadagno assicurato è ridotto in misura corrispondente alla prestazione di uscita trasferita. 8 Se, dopo il trasferimento, presso PUBLICA resta meno di un terzo della prestazione di uscita, l’assicurazione termina. La parte restante della prestazione di uscita è:
9 Se l’assicurazione termina a seguito della disdetta da parte della persona assicurata o da parte di PUBLICA per il mancato pagamento di contributi, la prestazione di uscita è:
36 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 17 e 26nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205903). |