Regolamento di previdenza
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Art. 20 Guadagno assicurato
1 Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell’importo di coordinamento. 2 L’importo di coordinamento corrisponde al 30 per cento dello stipendio annuo determinante, ma al massimo all’importo limite inferiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPP. 3 Nel caso delle persone assicurate parzialmente invalide per il calcolo del guadagno assicurato si applica per analogia l’articolo 21.39 4 Il guadagno assicurato valido immediatamente prima della riduzione funge da base per il calcolo del guadagno assicurato massimo mantenuto.40 39 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279). 40 Introdotto dalla Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). |