Regolamento di previdenza
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Art. 25 Contributo volontario di risparmio
1 La persona assicurata può versare contributi volontari di risparmio a titolo di complemento ai contributi di risparmio di cui all’articolo 24. 2 Nel caso di un’assicurazione nel piano standard è possibile optare tra i seguenti contributi volontari di risparmio:
2bis Nel caso di un’assicurazione nel piano per i quadri è possibile optare tra i seguenti contributi volontari di risparmio:
3 ...46 4 Il guadagno assicurato della persona assicurata costituisce la base per determinare il contributo volontario di risparmio.47 5 La persona assicurata comunica al datore di lavoro la decisione riguardante il versamento di contributi volontari di risparmio, la modifica della loro entità o la rinuncia completa a tale versamento. Il datore di lavoro comunica senza indugio a PUBLICA la decisione della persona assicurata.48 6 La mutazione ha di volta in volta effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.49 7 I contributi volontari di risparmio sono accreditati all’avere di risparmio speciale50 (art. 36a).51 44 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431). 45 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431). 46 Abrogato dal n. I della Dec. dell’OPC del 25 nov. 2015, approvata dal CF il 3 giu. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 1789). 47 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). 48 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023774). 49 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023774). 50 Nuova espr. giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 21 mag. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1783). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 51 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979). |