Regolamento di previdenza
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Art. 33 Comunicazione dei riscatti alle autorità fiscali
1 Nel caso dei prelievi anticipati effettuati nel corso dei tre anni successivi al riscatto, PUBLICA comunica alle autorità fiscali, simultaneamente ai prelievi anticipati, anche i riscatti operati nel corso dei tre anni precedenti.69 2 Se la persona assicurata esce da PUBLICA nel corso dei tre anni successivi al riscatto e sussiste il diritto al pagamento in contanti della prestazione di uscita ai sensi dell’articolo 83, PUBLICA comunica alle autorità fiscali, simultaneamente al pagamento in contanti, anche i riscatti operati nel corso dei tre anni precedenti.70 69 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). 70 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). |