Regolamento di previdenza
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Art. 34 Misure in caso di copertura insufficiente
1 Se dalla verifica attuariale risulta una copertura insufficiente ai sensi della LPP, l’organo paritetico attua misure di risanamento nell’osservanza delle disposizioni legali.71 2 L’organo paritetico può prelevare dai datori di lavoro, dalla persona assicurata e, entro i limiti dell’articolo 65d capoverso 3 lettera b LPP, dai beneficiari di rendite un contributo di risanamento limitato, sempreché altre misure non consentano di raggiungere l’obiettivo. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi della persona assicurata. 3 Il contributo di risanamento può essere prelevato soltanto con il consenso del datore di lavoro nella misura in cui serve a finanziare prestazioni sovraobbligatorie. 4 Il contributo di risanamento non è preso in considerazione per il calcolo della prestazione di uscita, delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e di decesso. 5 In caso di prelievo di un contributo di risanamento l’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione informa le persone assicurate e i beneficiari di rendite in merito:
6 Se il prelievo di contributi di risanamento si rivela insufficiente, il tasso di interesse minimo sugli averi di vecchiaia LPP può essere ridotto al massimo dello 0,5 per cento per la durata della copertura insufficiente, ma al massimo per cinque anni. 7 In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzazione, oppure trasferire a questo conto risorse provenienti dalla riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro. 8 In caso di copertura insufficiente il versamento di un prelievo anticipato può essere limitato nel tempo e nell’importo oppure totalmente rifiutato se il prelievo anticipato è destinato al rimborso di mutui ipotecari. La limitazione o il rifiuto del pagamento è possibile soltanto per la durata della copertura insufficiente. L’organo paritetico deve comunicare la durata e l’entità della misura all’assicurato al quale viene limitato o rifiutato il versamento. 71 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287). |