Regolamento di previdenza
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Art. 40 Prelievo di capitale
1 All’atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 1bis Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 2 ...99 3 ...100 4 Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. 5 Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. 5bis Le quote dell’avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all’assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 6 Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l’articolo 22d LFLP.102 7 Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell’assicurazione di cui all’articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103 97 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 17 e 26nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205903). 98 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023774). 99 Abrogato dal n. I della Dec. dell’OPC del 17 e 26nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 20205903). 100 Abrogato dal n. I della Dec. dell’OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023774). 101 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2069). 102 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279). 103 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 17 e 26nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205903). |