Regolamento di previdenza
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Art. 41 Diritto alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia
1 I beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso. 2 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è sospeso. |