era assicurata presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP);
b.
in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP);
c.
è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure
d.
riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP).
2 Un avere di risparmio speciale (art. 36a) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l’ordine seguente:106
a.
al coniuge superstite nonché ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani;
alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui ai sensi dell’articolo 45 capoverso 3 negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
c.
ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani;
d.
ai genitori;
e.
ai fratelli e sorelle;
f.
agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.108
3 La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.109
105 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).
106 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).
107 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 2 e 15set. 2009, nonché del 20 ott. 2009, approvate dal CF l’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (FF 2009 7381).
108 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).
109 Introdotto dalla Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).