1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
- a.
- deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
- b.110
- ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
- c.
- percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2 Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
- a.
- in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all’entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all’articolo 50;
- b.
- in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111
2bis Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest’ultima è computata nella rendita per coniugi.112
3 Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4 Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5 Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell’articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113
110 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).
111 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).
112 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).
113 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).