Regolamento di previdenza
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Art. 46b Capitale supplementare garantito in caso di decesso 122
Se il capitale garantito in caso di decesso di cui all’articolo 50 supera il capitale di copertura necessario per la rendita di cui all’articolo 46 capoverso 1, la parte eccedente è versata all’avente diritto sotto forma di liquidazione unica in capitale secondo l’articolo 44 o 45. 122 Introdotto dalla Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). |