Regolamento di previdenza
|
Art. 48 Entità della rendita per orfani
1 La rendita per orfani ammonta:
2 Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani. 123 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023774). |