Regolamento di previdenza
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Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso 129
Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell’avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un’eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). 129 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023774). |