Regolamento di previdenza
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Art. 52 Nascita del diritto e inizio del pagamento 132
1 Per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 26 cpv. 1 LPP). 2 Il pagamento delle prestazioni di invalidità presuppone una decisione dell’AI passata in giudicato. Esso inizia il primo giorno dopo l’estinzione del diritto della persona invalida alla continuazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro. 132 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979). |