Regolamento di previdenza
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Art. 52a Estinzione del diritto 133
1 Il diritto del beneficiario della rendita alle prestazioni di invalidità si estingue:
2 Dopo il raggiungimento dell’età di riferimento è erogata una rendita di vecchiaia al posto della rendita di invalidità. Tale rendita di vecchiaia non può essere prelevata sotto forma di capitale. 133 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979). |