Regolamento di previdenza
|
Art. 66 Erogazione delle prestazioni come liquidazione in capitale
1 Al posto delle rendite PUBLICA eroga una liquidazione in capitale stabilita secondo le basi attuariali di PUBLICA ogni volta che:
2 Con il pagamento del capitale si estinguono tutti gli altri diritti della persona assicurata o dei suoi superstiti nei confronti di PUBLICA, in particolare i diritti a eventuali futuri adeguamenti legali o volontari all’evoluzione dei prezzi nonché alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità. 164 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 17 e 26nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205903). |