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Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
Art. 68Prestazioni dopo l’uscita da PUBLICA
1 Se PUBLICA rimane competente per il caso di previdenza dopo l’uscita dalla stessa, le prestazioni sono rette dalle disposizioni regolamentari valide al momento della nascita del diritto.
2 Se le condizioni della prestazione mutano dopo la prima assegnazione della stessa, i diritti alle prestazioni sono valutati in funzione delle disposizioni valide al momento della nuova valutazione del diritto.